doc-9 - TSN Venezia

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D.M. 28 aprile 1998
Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale.
(Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1998, n. 143)

            IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, che attribuisce al Ministro della sanità il potere di fissare i criteri tecnici per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere la licenza di porto d'armi;
Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1994, con il quale sono stati determinati detti requisiti in maniera differenziata in relazione ai diversi tipi di armi, ai diversi impieghi delle stesse ed al loro diverso grado di pericolosità;
Considerato che a seguito dell'emanazione di tale decreto si sono manifestate alcune difficoltà interpretative, vertenti particolarmente sulle disposizioni concernenti l'accertamento dei requisiti visivi;
Ritenuta la necessità di apportare al testo opportune modifiche, sia sotto il profilo tecnico¬scientifico che medico¬legale e tecnico¬procedurale;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome espresso nella seduta dell' 11 dicembre 1997;
Decreta:

Art. 1.

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:  
1) Requisiti visivi:

acutezza visiva non inferiore a 8/10 per 1'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali.
Per i monocoli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l'uso di entrambe.
Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.
2) Requisiti uditivi:

soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente.
Tale requisito può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.
In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneità è limitata all'esercizio della caccia in appostamento.
3)
Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.
4)
Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico.
5)
Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.

Art. 2.

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono i seguenti:  
1)
Requisiti visivi:
a) soggetti con visione binoculare:
visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio
visus corretto: 10/10 complessivi.
È ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie,; l'eventuale differenza tra gli occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia.
Per correzione si intende la correzione totale.
Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto.
b) soggetti monocoli:
visus naturale minimo: 1/10;
visus corretto: 9/10.
È ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie.
Per correzione si intende la correzione totale.
Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare;
c) senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.
 
2)
Requisiti uditivi:
soglia uditiva non superiore a 20dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB. In alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri per l'orecchio peggiore, raggiungibile anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.
 
3)
Adeguata capacità degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.
 
4)
Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali.
 
5)
Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali.
In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci.

Art. 3.

L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico¬legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato.
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 1), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi.
Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.
Il certificato, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 2), viene consegnato all'interessato. Il giudizio di non idoneità deve essere comunicato entro cinque giorni all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato.

Art. 4.

Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l'U.S.L. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico.
L'esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza.
Tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a totale carico del richiedente.

Art. 5.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.



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