doc-3 - TSN Venezia

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Legge 18 giugno 1969, n. 323
Tiro a volo.
(Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1969, n. 170)
Articolo unico

Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del Questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799.
La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal Questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
 



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