doc-11 - TSN Venezia

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Legge 21 dicembre 1999, n. 526
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.
(Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13)

ART. 11

(Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva).

 
1.
        All'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: « modelli anteriori al 1890 » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione per quelle a colpo singolo ».
2.
All'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: « le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte » sono sostituite dalle seguenti: « le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, ».
3.
Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
3-bis.
Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule (1).
4.
Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
5.
Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:
a) la verifica di conformità è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito;
b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere;
c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. È fatto divieto di affidamento ai minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.
6.
Nel regolamento di cui al comma 3  sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.
(1) Comma inserito dall'art. 27, L. 29 dicembre 2000, n. 422.



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